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Libro inventari

 

Scade il termine, entro il 30 dicembre 2015, per la redazione e sottoscrizione dei dati relativi al 2014 per il libro degli inventari; la scadenza è fissata, infatti, entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il libro degli inventari deve essere redatto e sottoscritto entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (art. 15, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e art. 2217 codice civile). Conseguentemente, per i soggetti per i quali il termine di presentazione della dichiarazione del Modello UNICO è coincisa con il 30 settembre 2015, entro mercoledì 30 dicembre 2015, scade il termine per l’esecuzione dei predetti adempimenti con i dati relativi all'esercizio 2014.

Il contenuto del libro degli inventari

Il libro degli inventari contiene l'indicazione e la valutazione delle attività e passività relative all'impresa, nonché delle attività e delle passività ad essa estranee. Nel libro degli inventari devono essere indicati i beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore nonché il valore attribuito a ciascun gruppo. L'art. 15, del D.P.R. n. 600/1973, integra le citate disposizioni previste dal codice civile stabilendo che:

Ai fini fiscali, dunque, l'accezione di "inventario" deve intendersi limitata al solo inventario fisico delle merci e dei beni che costituiscono rimanenze finali ai sensi dell'art. 92, del DPR 917/86. Tuttavia, considerato che l'art. 2217 del codice civile non indica i criteri secondo cui è necessario indicare le attività e le passività nell'inventario, nell'ipotesi in cui l'indicazione delle giacenze di magazzino effettuata in tale documento rispetti anche le disposizioni dell'art. 15, del D.P.R. n. 600/1973, la compilazione di un unico documento (l'inventario civilistico) permette di rispettare anche le disposizioni previste fiscalmente.

In caso contrario sarà necessario tenere a disposizione degli organi di controllo le cosiddette "distinte inventariali" (schede specifiche che esprimono in dettaglio le rilevazioni annotate nell'inventario per grandi categorie di beni).

Va evidenziato che il libro giornale e il libro degli inventari devono essere tenuti:

"‹Abrogata la vidimazione iniziale dei libri previsti dal Codice Civile

La vidimazione iniziale, attualmente, è prevista solo per i libri sociali obbligatori (articolo 2421 del codice civile).

In particolare, si tratta dei seguenti libri e registri: libro dei soci; libro delle obbligazioni; libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee; libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale; libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo; libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti ; ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Queste scritture, pertanto, vanno numerate e bollate presso il Registro Imprese della Camera di Commercio o presso un notaio.

Invece, gli altri libri contabili previsti dal codice civile (libro giornale e libro degli inventari) e quelli previsti dalle norme fiscali (registri Iva, registro beni ammortizzabili, ecc.) non devono essere vidimati. Per tali scritture contabili, l’unica formalità richiesta per il loro uso è rappresentata dalla numerazione progressiva delle pagine eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle stesse.

Oltre all’obbligo di numerazione progressiva per anno solare, per il libro giornale e per quello inventari – ne sono esclusi quindi gli altri libri richiesti dalla normativa fiscale – è previsto l’obbligo di corresponsione dell’imposta di bollo di importo pari ad euro 16 per ogni 100 pagine o frazione di esse (art. 16 Tariffa allegata A al D.P.R. 642/72).

Per quanto concerne la modalità di pagamento dell’imposta di bollo, essa può essere assolta mediante:

Indipendentemente dalla modalità adottata, è importante che l’imposta sia assolta prima di porre in uso il registro, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina.

Per consentire il versamento del bollo virtuale su libri, documenti e registri emessi o utilizzati durante l'anno in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, è stato ammesso il pagamento anche con il modello F24. A tal fine, il contribuente deve indicare il relativo codice tributo: 2501 imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari, nella sezione Erario in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato AAAA.

Le società di capitali, inoltre, devono versare, a prescindere dal numero di registri tenuti e dalle relative pagine, una somma annuale forfettaria a titolo di tassa sulle concessioni governative pari:

da pagare entro il 16 marzo di ogni anno, mediante presentazione telematica del modello F24 (codice tributo 7085).

Si evidenzia che per il libro giornale e il libro degli inventari, tenuti dai soggetti diversi da quelli che assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e registri a norma dell'articolo 23, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972, sarà dovuta una imposta di bollo doppia rispetto a quella ordinaria pari ad euro 32,00 per ogni 100 pagine.

La sottoscrizione dell’imprenditore o legale rappresentante

Fra i requisiti formali indispensabili vi è quello della sottoscrizione da parte dell'imprenditore. Con la firma apposta in calce al registro, il soggetto che vi è tenuto si assume la responsabilità della correttezza e della veridicità di quanto esposto, e l'adempimento ha un'importanza tale, per l'ordinamento che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'Amministrazione Finanziaria è legittimata a procedere all'accertamento induttivo del reddito dell'impresa, ai sensi dell'art. 39, co. 2, DPR 600/1973, in caso di omessa sottoscrizione da parte del contribuente. Tale carenza non viene derubricata a mera irregolarità, ma implica l'inesistenza giuridica della scrittura contabile stessa, con esclusione pertanto, della sua attendibilità..

 

 


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