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Dichiarazione Annuale F-GAS dati 2015
Scadenza del 31 Maggio 2016
Ricordiamo che anche per quest’anno è fissata al 31 maggio la scadenza per la compilazione della “Dichiarazione F-Gas” per tutte le apparecchiature/sistemi fissi di refrigerazione, condizionamento di aria, pompe di calore, protezione antincendio, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra.
A questo scopo è già stato attivato il sistema on-line per la trasmissione della dichiarazione 2016, dati riferiti all'anno 2015.
L'adempimento, come stabilito all'art. 16, comma 1 del DPR 43/2012, è a carico degli operatori delle suddette apparecchiature.
Sul sito dell’ISPRA appositamente dedicato è riportato che “l’entrata in vigore del nuovo Regolamento CE n.517/2014" - che a partire dal 1 gennaio 2015 ha abrogato il Regolamento CE n. 842/2006 - "non ha modificato struttura, criteri e contenuti della dichiarazione F-Gas. Il valore soglia che permette di stabilire se una apparecchiatura fissa è inclusa nel campo di applicazione della dichiarazione resta quindi fissato a 3 kg di gas fluorurato ad effetto serra, non viene quindi applicata, ai fini della Dichiarazione F-Gas, la nuova unità di misura espressa in CO2 equivalenti. ”
La compilazione e la trasmissione della Dichiarazione deve essere effettuata esclusivamente attraverso la consueta piattaforma istituita presso la pagina web dell’ISPRA dedicata, da cui è possibile consultare anche le istruzioni per la compilazione: http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas.
Ricordiamo inoltre che il Regolamento CE n. 517/2014 all'art. 2, co. 8, definisce "operatore" una persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature contemplati dal regolamento stesso. Il Regolamento consente ad uno Stato membro, in circostanze specifiche e ben definite, di considerare il proprietario responsabile degli obblighi dell'operatore.
L’ “effettivo controllo sul funzionamento tecnico” di un’apparecchiatura o di un impianto comprende, in linea di principio, i seguenti elementi:
Il D.P.R. 43/2012 all'art 2, co. 2, stabilisce che il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi.
Fonte: COnfindustria Nazionale
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