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COSTRUTTORI DI VEICOLI INDUSTRIALI e sentenza Antitrust: Verifica della possibilità  di attuazione di una Class Action

Iniziativa Nazionale ANITA

 

Come noto, alla fine di Luglio scorso, la Commissione Europea ha inflitto un’ammenda di 2,93 miliardi di euro alle case costruttrici Paccar (DAF Trucks), Daimler, CNH Industrial (Iveco) e Volvo (Renault Truck, Mack e UD Trucks). A seguito del procedimento, le aziende hanno riconosciuto il loro coinvolgimento e hanno convenuto di regolare la controversia in via transattiva.

La stessa procedura è stata aperta anche nei confronti di Scania ma, al momento, il procedimento è ancora in corso, dato che l'azienda non ha voluto chiudere la vicenda aderendo alla transazione.

Nessuna ammenda, invece, è stata inflitta alla MAN perché la Casa costruttrice ha collaborato con la Commissione nella fase di indagine.

Oggetto della sanzione, a questo punto con riconoscimento diretto delle responsabilità da parte delle aziende (presupposto per la transazione), è stato il comportamento illecito perpetrato dai costruttori nel periodo di tempo che va dal 1997 al 2011.

Quattordici anni in cui i vertici dei vari marchi si sono incontrati e accordati sugli aumenti dei prezzi e sulla tempistica per l’introduzione di tecnologie anti-inquinamento.

L’indagine della Commissione ha rivelato che queste imprese si sono organizzate per il coordinamento dei prezzi a livello di “listini all’ingrosso” per autocarri medi e pesanti nello Spazio economico europeo.

Altro aspetto sanzionato è legato alla stata tempistica attuata comunemente per l’introduzione delle tecnologie di emissione per i camion medi e pesanti, al fine di rispettare le sempre più severe norme europee sulle emissioni (da Euro III fino ad Euro VI attualmente in vigore).

I costi derivanti dall’adattamento alle nuove tecnologie di emissione necessarie, sarebbero stati poi scaricati sui clienti finali.

Vittime del comportamento anticoncorrenziale sanzionato dall'Antitrust Europeo, sono coloro che hanno acquistato dalle case costruttrici coinvolte, anche attraverso leasing, camion sia nuovi che usati di medie (da 6 a 16 tonnellate) e/o grandi dimensioni (oltre le 16 tonnellate) e che siano stati immatricolati nel periodo tra il 1997 al 2011, con probabile estensione fino al 2013 (secondo la letteratura economica, infatti, dopo la fine del “cartello” i prezzi non tornano immediatamente a un livello competitivo, ma impiegano un periodo di circa 2 anni).

Tutti coloro, singoli e imprese, che ritengono di aver subito un danno, potranno adire i tribunali degli Stati membri per richiederne il risarcimento.

Infatti, secondo il Regolamento del Consiglio UE n.1/2003, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia europea (Corte Giust. UE Caso C-295/04) e secondo la giurisprudenza nazionale (Cassaz. Civ. n. 2305/2007), una decisione della Commissione europea costituisce una prova acquisita del sussistere del comportamento e della sua natura illecita.

Il danno risarcibile consiste nel sovraprezzo causato dal cartello e verrà quantificato nel giudizio civile tramite una consulenza tecnica d’ufficio. Il CTU sarà chiamato a stabilire quale sarebbe stato il prezzo del camion in assenza di “cartello” e il conseguente danno.

L'eventuale azione legale potrà essere attivata singolarmente o aderendo ad una class action (azione di classe collettiva promossa da uno o più utenti, i quali agiscono in proprio oppure dando mandato ad un'associazione alla quale partecipano).

In entrambi i casi bisognerà attendere che i singoli Stati membri, entro la data del 27.12.2016, dettino le condizioni e le modalità delle richieste di risarcimento danni (Direttiva sulle azioni per danni 2014/104/UE).

Al fine di valutare l’opportunità di intraprendere azioni collettive, l'ANITA Nazionale sta svolgendo un'indagine sul numero delle aziende e mezzi coinvolti:

Le aziende interessate a valutare la possibilità di aderire alla Class Action di ANITA, possono far pervenire all'indirizzo di posta elettronica martelli@confindustrialivornomassacarrara.it   e con Oggetto "CLASS ACTION ANIITA" i seguenti dati:

 

Con riserva di tornare sull'argomento.


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