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Welfare aziendale: trattamento fiscale dei servizi di mobilità sostenibile tragitto casa - lavoro
Con risposta ad Interpello n. 74 del 21 marzo 2024, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale relativo ai servizi di mobilità sostenibile messi a disposizione dall'azienda tramite APP dedicata alla generalità o categorie omogenee di dipendenti per la percorrenza del tragitto casa-lavoro-casa.
La scelta di mettere a disposizione servizi di mobilità sostenibile è legittimata dall'Istante dalla volontà di sensibilizzare i dipendenti a favore di comportamenti ambientalmente e socialmente responsabili e promuovere l'utilizzo oculato e responsabile delle risorse.
In particolare, l'Agenzia, considerate le condizioni di messa a disposizione della prestazione e riconducendo l'utilizzo di tali servizi a finalità di carattere sociale ed educativo, conformemente a quanto indicato nell'art. 100 del TUIR, ritiene che tali iniziative di welfare possano rientrare fra le previsioni contemplate dall'art. 51, comma 2, lettera f) del TUIR e in quanto tali non concorrano alla formazione del reddito.
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