Confindustria Livorno Massa Carrara
News
Sicurezza, Qualità e Ambiente
Login
Esci

Salute e Sicurezza - La figura del preposto nella giurisprudenza più recente

Webinar di approfondimento: 20 Maggio ore 14.30

 

Segnaliamo un interessante approfondimento fatto da Confindustria Nazionale sulla figura del preposto.

Cogliamo l’occasione per anticipare che il prossimo 20 Maggio alle ore 14.30 Confindustria Toscana Centro e Costa organizza un webinar gratuito dal titolo

Le competenze professionali del preposto: dall’intervista individuale all’assessment”

Nel quale approfondiremo il tema della funzione, delle competenze e della formazione della figura, alla luce delle recenti modifiche normative.

Seguiranno a breve le istruzioni per iscriversi all’evento

 

Premessa

Le modifiche normative del 2021 e la crescente rilevanza della figura del preposto nell’organizzazione aziendale sollecitano l’attenzione alla giurisprudenza, che può supportare l’interprete nell’individuazione di requisiti, obblighi e responsabilità, anche in vista del corretto modello formativo da assumere nella prospettiva dell’approssimarsi di un nuovo accordo Stato-Regioni sulla formazione.

Tra la fine del 2023 ed il 2024 si sono susseguite sentenze che hanno precisato, sia pure con riferimento alla previgente disciplina, i contorni della figura del preposto e le relative responsabilità.

Proseguiamo, quindi, l’analisi, avviata nel 2022, per meglio delineare la figura del preposto.

 

Innanzitutto, viene in rilievo [1] l’elemento fondamentale che caratterizza l’attività del preposto e che verrà consolidato e specificato dalla novella del 2021: il potere impeditivo. A questo proposito, la Cassazione precisa che l’indicazione di una persona del tutto priva di efficaci poteri impeditivi di eventi lesivi in danno dei lavoratori, giustifica il permanere della responsabilità in capo al datore di lavoro, in aderenza al consolidato insegnamento secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, il preposto, titolare di una posizione di garanzia a tutela dell'incolumità dei lavoratori, risponde degli infortuni loro occorsi in violazione degli obblighi derivanti da detta posizione di garanzia purché sia titolare dei poteri necessari per impedire l'evento lesivo in concreto verificatosi.

La riforma del 2021 pone l’accento proprio sul dovere di interruzione dell’attività lavorativa eseguita con comportamenti non conformi alle direttive ricevute o alla legge.

In secondo luogo, è importante ricostruire la figura del preposto attraverso l’analisi delle effettive mansioni svolte. La Cassazione [2], infatti, ha evidenziato che sussiste la qualità di preposto laddove, ad esempio, la persona abbia il possesso di tutti i documenti relativi ai lavori, disponga di un'adeguata competenza tecnica, per aver ricevuto una formazione specifica da parte della società di cui era dipendente; sia inquadrato nell'organigramma aziendale all'interno di un ufficio tecnico e sia il referente diretto degli operai, al quale riferivano il lavoro svolto e prendevano direttive su quello da espletarsi; aver fornito ai lavoratori la documentazione relativa al cantiere ed al piano di lavoro ed essere costantemente aggiornato sullo stato di avanzamento dei lavori, anche direttamente, relazionandosi con il committente.

Per identificare la figura del preposto va, poi, ricordato che, anche ai fini della ripartizione di responsabilità gerarchica tra datore di lavoro, dirigenti e preposti  [3], “la figura del preposto ricorre nel caso in cui il datore di lavoro, titolare di una attività aziendale complessa ed estesa, operi per deleghe secondo vari gradi di responsabilità, e presuppone uno specifico addestramento a tale scopo oltre al riconoscimento, con mansioni di caposquadra, della direzione esecutiva di un gruppo di lavoratori e dei relativi poteri per l'attribuzione di compiti operativi nell'ambito dei criteri prefissati. Ne consegue che non può essere considerato "preposto", ai suddetti fini, l'operaio più anziano di una squadra, pur dotato di maggiore esperienza rispetto agli altri, ma privo di uno specifico addestramento al ruolo di capo squadra nonché dei poteri di direzione esecutiva dei lavori della squadra stessa".

In questo senso, la figura del cd preposto di fatto deve ritenersi superata dalla necessità di individuazione del preposto prevista dalla riforma del 2021  [4].

La ripartizione di ruoli e sfere di competenza è finalizzata a gestire correttamente il rischio e ad evitare forma di responsabilità oggettiva.  Tuttavia, l’individuazione del preposto, non esonera da responsabilità il datore di lavoro laddove ove risulti l'inidoneità di una misura prevista nel documento di valutazione dei rischi: la redazione del documento di valutazione dei rischi e l'adozione di misure di prevenzione non escludono, infatti  [5], la responsabilità del datore di lavoro quando, per un errore nell'analisi dei rischi o nell'identificazione di misure adeguate, non sia stata adottata idonea misura di prevenzione. Questo perché la corretta elaborazione del DVR rientra appieno nella sfera di gestione del rischio del datore di lavoro, spettando al preposto esclusivamente la gestione delle fase esecutiva.

Proprio sul versante della corretta organizzazione della vigilanza sulla sicurezza, si può escludere la responsabilità del datore di lavoro dimostrando l’esistenza di un’organizzazione corretta, supportata, in particolare, da un dovere di informativa verso il medesimo datore di lavoro  [6]. Premesso, infatti, che la responsabilità per colpa deve essere fondata sull'esigibilità del comportamento dovuto, è necessario tener conto, non solo dell'oggettiva violazione di norme cautelari, ma anche della concreta possibilità di uniformarsi alla regola, in ragione delle specifiche qualità personali dell'agente e della situazione di fatto in cui egli ha operato. Ragionare in termini differenti vorrebbe dire porre in capo al datore di lavoro una inaccettabile responsabilità penale "di posizione", tale da sconfinare nella responsabilità oggettiva. Non basta, quindi, fondare il giudizio di penale responsabilità sulla omissione, configurata in termini meramente astratti, dell'obbligo di vigilare sull'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza da parte dei lavoratori. Occorre, piuttosto, confrontarsi in concreto con l'organizzazione aziendale, ai fini della quale rilevano sia l’esistenza di eventuali deleghe di funzioni in materia di sicurezza sia l’individuazione del preposto sia la presenza di procedure informative che, ove attuata, assicuri la conoscenza della situazione di rischio da parte del datore di lavoro.

Va ricordato, a questo proposito, che la Cassazione, ai fini dell’attribuzione di una responsabilità realmente colpevole al datore di lavoro, aveva già avuto modo di evidenziare l’importanza, della valutazione della conoscenza o conoscibilità delle prassi illecite [7], affermando che, “nel caso di infortuni derivanti dalla rimozione delle protezioni a corredo dei macchinari, anche laddove tale rimozione si innesti in prassi aziendali diffuse o ricorrenti, non si può ascrivere tale condotta omissiva al datore di lavoro laddove non si abbia la certezza che egli fosse a conoscenza di tali prassi, o che le avesse colposamente ignorate”.

Questo perché il principio di colpevolezza implica “la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione da parte di questi di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (la cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante l’evento dannoso[8].

Alla fine del 2023, la Cassazione [9] - anche sul versante del controllo da parte del datore di lavoro - ha confermato l’importanza del fattore organizzativo per una corretta distribuzione di ruoli e responsabilità, precisando che la previsione di “una necessaria articolazione di ruoli e funzioni sta ad indicare che il controllo richiesto al datore di lavoro non è personale e quotidiano e che ogni volta che le dimensioni dell’impresa non consentano un controllo diretto, è affidato a procedure: report, controlli a campione, istituzione di ruoli dirigenziali e quanto altro la scienza dell’organizzazione segnali come idoneo allo scopo nello specifico contesto». Ne consegue che “quando le dimensioni dell’azienda o altre condizioni concrete rendano idoneo allo scopo solo un controllo a mezzo di ruoli o procedure, è alla predisposizione di essi che occorre guardare per valutare l’adempimento del datore di lavoro”.

Indirizzo confermato nel 2024 [10], laddove si è ribadito il principio generale secondo il quale “il datore di lavoro deve vigilare per impedire l'instaurazione di prassi contra legem foriere di pericoli per i lavoratori, con la conseguenza che, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche”.

A fronte di tale principio generale, è stato riaffermato che “l'obbligo del datore di lavoro di vigilare sull'esatta osservanza, da parte dei lavoratori, delle prescrizioni volte alla tutela della loro sicurezza, può ritenersi assolto soltanto in caso di predisposizione e attuazione di un sistema di controllo effettivo, adeguato al caso concreto, che tenga conto delle prassi elusive seguite dai lavoratori delle quali il datore di lavoro sia a conoscenza”.

Emerge, ancora una volta, l’importanza della predisposizione di un sistema di controlli effettivi, anche in relazione alle prassi elusive conosciute dal datore di lavoro. Diversamente, “in presenza di una prassi dei lavoratori elusiva delle prescrizioni volte alla tutela della sicurezza, non è ravvisabile la colpa del datore di lavoro, sotto il profilo dell'esigibilità del comportamento dovuto omesso, ove non vi sia prova della sua conoscenza, o della sua colpevole ignoranza, di tale prassi”.

La coerenza con la normativa del 2021

La giurisprudenza maggioritaria – non si disconosce, infatti, la presenza di orientamenti diversi e più restrittivi – pur riferita a fattispecie antecedenti il 2021, appare allineata con la modifica introdotta nel 2021 relativamente alla figura del preposto, soprattutto sui versanti dell’organizzazione, dell’esercizio del potere impeditivo e del dovere di riferire.

Si ricorda, infatti, che – secondo l’art. 19 del Dlgs 81/2008, modificato dal Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 – il preposto deve “sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.

Le prospettive della formazione: coerenza con le indicazioni della giurisprudenza

In prospettiva, con il nuovo accordo Stato-Regioni la formazione del preposto, aggiuntiva rispetto a quella propedeutica come lavoratore, ha come obiettivo, innanzitutto, quello di far conoscere ruolo ed obblighi e rapporto con le altre figure della prevenzione aziendale. Importante sarà anche la conoscenza delle tecniche di comunicazione con gli altri soggetti della prevenzione, in particolare i lavoratori.

Al pari dell’aspetto relazionale, sarà fondamentale illustrare le funzioni di controllo, legate ai concetti di sovraintendenza, vigilanza, interruzione dell’attività, informazione e segnalazione, in una logica di comunicazione e cooperazione con le altre figure della sicurezza.

Particolarmente importante, alla luce della giurisprudenza richiamata,  sarà la formazione sulle modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori.

La formazione del preposto dovrà risultare coerente anche con la formazione del datore di lavoro, introdotta per la prima volta. In particolare, rileverà il tema della vigilanza, con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in  sicurezza da parte dei lavoratori e alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate, anche attraverso la figura del preposto.

Indicazioni operative

In concreto, avvalendosi delle conclusioni della giurisprudenza, si possono  trarre alcune indicazioni operative volta a rendere il ruolo del preposto efficace e rispondente alla ratio della normativa.

In primo luogo, sarà fondamentale il trasferimento della consapevolezza e la conoscenza del ruolo nel quadro delle diverse competenze (e sfere di garanzia), considerato che alla sfera di governo del rischio del preposto è generalmente riconducibile l’infortunio occasionato dalla “concreta esecuzione della prestazione lavorativa”. Quindi, sarà essenziale una adeguata formazione.

In secondo luogo, partendo dal dettato dell’art. 28 del Dlgs 81/2008 e dalle conclusioni della giurisprudenza in tema di organizzazione, sarà fondamentale la piena attuazione della disposizione che prescrive una “chiara l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri”.

E proprio partendo dalla questione dei poteri, sarà poi essenziale esplicitare, anche sulla base della formazione ricevuta, i poteri ed i doveri connessi alla vigilanza, perché essa costituisca patrimonio condiviso del preposto e dei lavoratori.

Sul versante della vigilanza, sarà molto importante razionalizzare i controlli del preposto, per garantirne l’efficacia, anche ai fini della prova del costante svolgimento e della informativa al datore di lavoro. Particolarmente utili potranno rivelarsi strumenti di controllo, anche su supporti informatici, in modo da poter rapidamente comprovare l’assenza di pratiche scorrette e l’azione di correzione svolta ovvero dare prova del riscontro delle carenze osservate e della conseguente informativa al datore di lavoro. Appare, infatti, decisiva la prova documentale del corretto flusso di accertamento e comunicazione.

In considerazione della giurisprudenza che esclude rilevanza alla individuazione del preposto in caso di carenze del DVR, l’attività informativa del preposto sarà utile anche al fine di correggere tali mancanze, ristabilendo la coerenza tra scelte di fondo, organizzazione e correttezza dell’attività esecutiva.

Sarà anche opportuno regolamentare l’azione di vigilanza del datore di lavoro sul preposto, attraverso la sistematizzazione dei controlli e dei referti, garantendo un opportuno flusso documentale, utile anche ai fini probatori (anche in considerazione dell’obbligo di vigilanza introdotto dall’art. 18, comma 3bis, del Dlgs 81/2008).

Correlativamente all’informativa da parte del preposto, occorrerà disciplinare la reazione del datore di lavoro, sia con riferimento all’aggiornamento delle procedure sia alla risposta sanzionatoria, sul duplice versante dell’eventuale rifiuto del lavoratore di conformarsi alle indicazioni del preposto e del mancato assolvimento dei propri compiti da parte del preposto.

Le indicazioni della giurisprudenza (anche lette alla luce della nuova normativa) sono utili e coerenti ai fini dell’eventuale adozione di sistemi di gestione o di modelli di organizzazione e controllo.

[1] Cass., 15 febbraio 2024, n. 6790

[2] Cass., 22 novembre 2023, n. 46855

[3] Cass., 4 febbraio 2024, n. 2455

[4] A questo proposito, si ricorda l’interpello n. 5/2023 del Ministero del lavoro

[5] Cass, 29 gennaio 2024, n. 3405

[6] Cass., 27 febbraio 2024, n.8375

[7] Cass., 3 aprile 2019, n. 20833; Cass., 16 febbraio 2022, n. 15486

[8] Cass., 3 dicembre 2020, n. 12137

[9] Cass., 28 dicembre 2023, n. 51455

[10] Cass., 26 marzo 2024, n. 12326


Argomenti
Condividi

Altri articoli di Sicurezza, Qualità e Ambiente

News Correlate

Scopri anche...

    

Network di Sistema

Ance Massa
Disponibile su:
UP