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REGIONE TOSCANA: GUIDA ALL'IRAP
La dichiarazione Irap 2017. Aliquote, deduzioni e crediti d’imposta
L'imposta regionale sulle attività produttive, nota anche con l'acronimo IRAP, è un'imposta istituita in Italia con il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
L'IRAP è un'imposta che si applica sul "valore della produzione netta". Ogni singola Regione e Provincia autonoma può variarne le aliquote, differenziandole per settori di attività e per categorie di soggetti passivi, entro i limiti fissati dalla legge statale.
In Toscana la normativa è stata recepita con la legge regionale n. 32/2000 "Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)"
L'IRAP è dovuta dai soggetti che svolgono abitualmente una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio di beni nonché alla produzione di servizi nel territorio della regione.
E' necessario, per l'assoggettabilità al tributo, che l'attività sia svolta mediante una organizzazione autonoma; non sono quindi soggetti passivi coloro che svolgono una attività di collaborazione coordinata e continuativa, in quanto mancanti del requisito dell'organizzazione, e le attività occasionali.
L'attività svolta dalle Società e dagli enti commerciali e non commerciali, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce comunque presupposto di imposta.
La determinazione della base imponibile è definita dagli articoli 5, 5-bis, 6, 7, 8 del decreto legislativo n. 446/1997, nonchè dalle disposizioni comuni fissate dall'art. 11 e seguenti del medesimo decreto legge.
Attività commerciali (metodo analitico) - Enti non commerciali:
Andare alla pagina dedicata del sito dell'Agenzia dell'entrate:
Consultare le ALIQUOTE 2017 nella Tabella 1 e Tabella 2 (scarica Tabella 1 immagine .bmp e Tabella 2 immagine .bmp)
La legge regionale 18 dicembre 2013, n. 79, all’articolo 9, prevede, per i tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, la deduzione dalla base imponibile IRAP delle spese sostenute per il personale assunto nel 2014 con contratto a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 5 quindecies, comma 1, lettera d bis), della l.r. 35/2000. La deduzione si applica anche alle spese sostenute per il personale assunto a tempo determinato limitatamente agli assunti di età pari o superiore a cinquantacinque anni. Per le modalità applicative necessarie per usufruire della deduzione si applica il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 agosto 2013, n. 48/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2012, n.77 “Legge finanziaria per l'anno 2013” in materia di deduzioni dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive “IRAP” per le micro, piccole e medie imprese)
a) ISO 14001, di cui al reg. (CE) 761/2001;
b) SA8000;
c) BS OHSAS 18001;
d) registrazione EMAS.
Il credito d’imposta deve essere utilizzato entro i tre esercizi finanziari successivi alla certificazione ed è calcolato esclusivamente sulla base delle spese sostenute per la certificazione. Nel caso di registrazione EMAS l’impresa deve optare fra l’agevolazione del presente articolo o la riduzione dell’aliquota prevista all’articolo 4 della medesima legge regionale n. 79 del 2013. L’agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche inerenti la certificazione di impresa
L'art. 4 della L.R. 32/2000 stabilisce che l'attività di rimborso dell' IRAP è disciplinata dalle norme in materia di imposte sui redditi. In base alla convenzione sottoscritta tra la Regione Toscana e l'Agenzia delle Entrate la gestione dei rimborsi è svolta dall'Agenzia delle Entrate.
La Regione Toscana ha stipulato una convenzione con l'Agenzia delle Entrate per la gestione del tributo in oggetto, pertanto si consiglia di rivolgersi all'ufficio dell'Agenzia competente per territorio: http://www1.agenziaentrate.gov.it/indirizzi/agenzia/uffici_locali/lista.htm?m=1&r=Toscana
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