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Imposta di bollo: i nuovi codici per le fatture elettroniche

Istituiti i codici-tributo per pagare con il mod. F24 l’imposta di bollo, per le fatture elettroniche

 

Le fatture elettroniche o “analogiche” (cartacee) senza l’addebito dell’IVA, se di importo superiore ad euro 77,47, sono soggette al pagamento dell’imposta di bollo di euro 2,00 (salve le eccezioni previste dalla normativa sull’imposta di bollo, DPR n.642/1972).

 
Dopo le modifiche del 2018 (Decreto ministeriale del 28 dicembre 2018), per le fatture elettroniche soggette all’imposta di bollo, la norma prevede che (il grassetto è aggiunto) “Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, l'Agenzia delle entrate rende noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'art.1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n.244, riportando l'informazione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell'Agenzia delle entrate. Il pagamento dell'imposta puo' essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto”. 

L’assoggettamento all’imposta di bollo della fattura elettronica avviene con la compilazione dei campi dei “BolloVirtuale” e “ImportoBollo” del file-fattura .Xml trasmesso al SDI. 



L’Agenzia delle entrate ha, pertanto, istituito, con la Risoluzione n.42/E/2019 del 9 aprile 2019, sei nuovi codici tributo per eseguire i versamenti dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, tramite i modelli “F24” e “F24 Enti pubblici”.

 
Come dispone la norma citata, il pagamento può essere eseguito anche attraverso l’apposito servizio telematico reso disponibile nell’area riservata del contribuente IVA (con addebito su conto corrente), così come prevede la norma in relazione alle fatture emesse dal 1° gennaio 2019. 
 

I nuovi codici-tributo sono:


Nel modello “F24”, si espongono nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento”, va riportato, per esteso, quello a cui si riferisce il versamento. 



La Risoluzione precisa che i codici-tributo già esistenti utili per assolvere, con il mod. F24, l’imposta di bollo su libri, registri e altri documenti informatici diversi dalle fatture elettroniche, possono essere utilizzati anche per le fatture elettroniche emesse fino al 31 dicembre 2018. Tali codici sono:

 

 


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