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TRASPORTI ECCEZIONALI – COVID-19 – Proroga di validità delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali di cui all'art. 103, comma 2, Legge n. 27/2020
Circolare MIT prot. 4051 del 1 giugno 2020
Informiamo le aziende associate interessate che la DG Sicurezza Stradale del MIT - con Circolare 4051 del 1/06 u.s. - ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione della proroga sulle autorizzazioni introdotta dal DL n.18 "Cura-Italia" convertito dalla Legge n.27/2020, in particolare per quanto riguarda le autorizzazioni per trasporti eccezionali, al fine di garantire omogeneità applicativa e dare certezza a tutti gli operatori coinvolti.
Si conclude positivamente - anche se con notevole ritardo rispetto alle tempistiche attese dalle imprese del settore - una vicenda che ha fatto registrare criticità sul territorio per disomogeneità di comportamenti da parte degli Enti, soprattutto per mancanza di direttive del Ministero competente.
IL tema era stato oggetto di richiesta di nintervento urgente da parte delle associazioni di categoria, anche se gli Enti più strutturati, avevano assicurato operatività anche nei mesi più difficili dell’emergenza, ai fini dei rilasci e dei rinnovi dei titoli.
L’esenzione dal pagamento del diritto d’usura e degli oneri istruttori è un aspetto sollevato sin dall’inizio dell’emergenza ed accolto in termini di disponibilità da parte degli Enti, nonostante la decisione spettasse al MIT.
La Circolare, in sintesi, contiene le seguenti disposizioni:
Inquadramento normativo
La circolare ricorda le varie tipologie autorizzative (singola, multipla, periodica) e la possibilità di ottenimento del rinnovo delle stesse - su domanda degli interessati - verificata la sussistenza delle condizioni di circolazione in relazione ai percorsi da autorizzare ed alle prescrizioni contenute nel titolo autorizzativo.Soltanto gli Enti proprietari ed i concessionari possono conoscere tutti gli elementi variabili delle infrastrutture di rispettiva competenza ed al fine di garantire la sicurezza del trasporto
eccezionale e delle infrastrutture stesse, è necessario un provvedimento espresso che ne legittimi l’effettuazione in un determinato periodo di tempo.
Con il termine generico “autorizzazioni”, il citato art.103 sembra ricomprendere anche quelle per i trasporti eccezionali, scadute tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020, la cui validità è estesa per i 90 giorni successivi alla fine emergenza (stabilita oggi al 31 luglio 2020) e sulle quali è necessario fornire alcuni chiarimenti.
Coordinamento dell’applicazione dell’art.10 Cds e del comma 2, art.103
L’obiettivo della disposizione di proroga è quello di venire incontro alle esigenze degli operatori, in un momento di ridotta operatività degli uffici preposti al rilascio delle
autorizzazioni TE, consentendone quindi un utilizzo per un tempo ulteriore rispetto alla scadenza. Nel periodo di blocco, infatti, le imprese potrebbero non essere state in grado di utilizzarle appieno, ma questo non dovrebbe tradursi automaticamente in un obbligo di acquisire un nuovo titolo. Vi è quindi la necessità di superare le difficoltà operative degli enti proprietari e gestori di strade meno strutturati che durante l’emergenza non consentono il rilascio di autorizzazioni nei tempi previsti dalla norma ed anche consentire il pieno utilizzo del titolo autorizzativo che ha peraltro un costo sia in termini di indennizzo d’usura che di oneri istruttori.
Gli Enti debbono pertanto verificare il permanere delle condizioni tecniche e di sicurezza della circolazione dei veicoli che effettuano trasporti eccezionali e procedere al controllo sistematico delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art.10 le quali godono della proroga dell’art.103 sopra richiamato. In presenza di sopravvenute situazioni di incompatibilità nell’utilizzo dell’autorizzazione, l’Ente procederà alla revoca o sospensione dell’autorizzazione (art.17, comma 4, Regolamento esecuzione CDS).
Nell’ottica di reciproca collaborazione, i titolari di autorizzazioni dovranno inviare una comunicazione agli enti proprietari ed ai gestori, qualora intendano avvalersi della proroga delle autorizzazioni, al fine di consentire agli stessi di concentrare l’attenzione sui titoli sui quali sussiste un concreto interesse all’utilizzo.
I soggetti che non hanno potuto utilizzare appieno il titolo autorizzativo, saranno compensati per il mancato sfruttamento del titolo a causa del blocco.
Per tutte le autorizzazioni rientranti nella proroga di cui all’art.103, ai fini dell’estensione di validità, non è dovuto alcun diritto di istruttoria ulteriore - per l’espletamento degli accertamenti tecnici sui manufatti - rispetto a quello versato ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione in scadenza.
Nel caso in cui sia previsto un indennizzo di usura proporzionale anche al tempo di validità dell’autorizzazione, l’estensione di validità si sostanzia anche in una esenzione
del pagamento dell’indennizzo stesso per tutta la durata dell’estensione e non è dovuto, pertanto, alcun indennizzo ulteriore rispetto a quello versato in fase di ottenimento del titolo in scadenza.
Condizioni e casi particolari
Non rientrano nell’estensione di validità delle autorizzazioni, le singole e le multiple i cui viaggi erano stati già completamente effettuati alla data del 30 gennaio 2020.
Le autorizzazioni periodiche che beneficiano dell’estensione ai sensi dell’art.103 possono essere utilizzate soltanto fino al termine della proroga e per il rinnovo si segue la procedura dell’art.15 CDS, anche ai fini del calcolo di eventuale indennizzo.
Le autorizzazioni periodiche con scadenza in data successiva al 31 luglio 2020, non rientrano tra le autorizzazioni prorogate “ope legis” e possono essere rinnovate normalmente.
Le autorizzazioni in fase di rilascio al momento dell’entrata in vigore dell’art.103 (17 marzo 2020) e quelle rilasciate sulla base di richieste presentate dopo il 17 marzo 2020, non subiscono variazioni del termine finale di validità, in quanto il rilascio ha già tenuto conto dell’emergenza.
Allegati
Circolare MIT 1/06/2020 |
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