Confindustria Livorno Massa Carrara
News
Energia
Login
Esci

Energivore - compilazione campo agevolazioni ricevute

 

A seguito di alcune segnalazioni relative alle nuove domande energivore e alla compilazione della voce regimi di aiuti, Confindustria Nazionale ha approfondito il tema con la CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali). Infatti, la modalità di compilazione della voce VAL “Agevolazione energivori post riforma (DM 21 dicembre 2017)” sta mettendo in difficoltà diverse aziende, probabilmente perché lo scorso anno l’apertura del Portale è avvenuta a Novembre 2021 e quindi la CSEA aveva pubblicato l’ammontare dell’aiuto ricevuto dalle aziende nell’anno di riferimento n-2 praticamente in simultanea (la regolazione in tal senso prevede che la CSEA debba pubblicare tale dato entro il 30 Novembre di ogni anno).

 La CSEA ci ha dunque fornito i seguenti chiarimenti.

Le imprese possono non compilare la voce in questione sia per “scelta” sia perché non devono farlo.

Infatti, un aspetto importante che non va trascurato è che tale voce non deve essere compilata solo perché l’impresa ha ricevuto un Aiuto di Stato. Tale dato può essere inserito solo se l’agevolazione effettivamente percepita è stata (direttamente o indirettamente) contabilizzata nelle voci del Conto economico richieste dalla CSEA nella tabella VAL deliberata da ARERA.

Puntualizzata tale circostanza le possibilità che un’impresa potrebbe avere sono quattro:

  1. Nell’anno 2021 le è stata attribuita la classe di agevolazione FAT.x e ha correttamente percepito l’agevolazione durante il medesimo anno 2021

In questo caso la voce in questione deve essere compilata solamente nell’ipotesi in cui nelle voci del conto economico afferenti ai “Costi della produzione” richieste dalla CSEA ai fini del calcolo del VAL, sia stato considerato il costo dell’energia elettrica agevolato derivante dall’applicazione, direttamente in fattura, della componente tariffaria Asos agevolata, ossia associata alla classe d’agevolazione stabilita per ciascun anno del periodo in esame.

Si comprende anche come tale calcolo non possa essere immediato per tutte le imprese. In caso di insormontabili difficoltà, trattandosi di un campo facoltativo, le imprese potrebbero inviare la dichiarazione riportando un valore pari a “zero” e successivamente (se necessario e utile ai fini dell’ottenimento di una classe di agevolazione migliore) rettificare il dato aiutandosi con quanto riportato da CSEA nella sezione Aiuti di Stato.

Nel caso in cui la valorizzazione di tale dato sia indispensabile ai fini dell’accesso al meccanismo agevolativo, occorrerà che le imprese si rivolgano ad un consulente che effettui per loro tali conteggi.

  1. Nell’anno 2021 le è stata attribuita la classe di agevolazione VAL.x e ha correttamente percepito l’agevolazione durante il medesimo anno 2021

 L’impresa dovrà inserire i dati relativi alla “Agevolazione energivori Post Riforma (DM 21 dicembre 2017)” per ciascun anno del periodo di riferimento, solamente nell’ipotesi in cui nelle voci del conto economico afferenti ai “Costi della produzione” richieste dalla CSEA ai fini del calcolo del VAL, sia stata considerata la contribuzione agli oneri per le fonti rinnovabili e la cogenerazione CIP 6/92 dovuta dalle imprese in classe di agevolazione VAL.x. e regolata direttamente con la CSEA. 

In questo caso il valore da inserire è pari alla differenza: tra l’ammontare Asos che l’impresa avrebbe pagato in bolletta se in classe 0 e la contribuzione VAL.x versata alla CSEA in base alla classe di agevolazione assegnata.

In caso di insormontabili difficoltà, come sopra, le imprese potrebbero inviare la dichiarazione riportando un valore pari a “zero” e successivamente (se necessario e utile ai fini dell’ottenimento di una classe di agevolazione migliore) rettificare il dato aiutandosi con quanto riportato da CSEA nella sezione Aiuti di Stato

  1. Nell’anno 2021 le è stata attribuita una classe di agevolazione FAT.x, ma ha beneficiato della stessa soltanto nell’anno 2022 tramite conguaglio in fattura.

 Se l’impresa ha contabilizzato il conguaglio relativo all’annualità di competenza 2021 nel bilancio 2022, in una delle voci del conto economico richieste dalla CSEA, allora essa dovrà iscrivere il valore dell’agevolazione percepita per l’annualità di competenza energivori 2021 nella voce della tabella VAL “Agevolazione energivori post riforma (DM 21 dicembre 2017)” relativa all’anno di riferimento 2022 (che sarà disponibile solo l’anno venturo con la dichiarazione 2024).

 Nell’ipotesi di cui sopra l’impresa dovrà scrivere “zero” nella voce “Agevolazione energivori post riforma (DM 21 dicembre 2017)” della tabella VAL dell’anno di riferimento 2021.

 Invece, se l’impresa ha contabilizzato il conguaglio in una voce del conto economico diversa da quelle richieste dalla CSEA (ad esempio tra le sopravvenienze e insussistenze attive appostate tra gli Altri ricavi e proventi) ai fini del calcolo del VAL non dovrà iscrivere alcun valore nella voce della tabella VAL “Agevolazione energivori post riforma (DM 21 dicembre 2017)”.

  1. Nell’anno 2021 le è stata attribuita una classe di agevolazione VAL.x, ma ha beneficiato della stessa soltanto nell’anno 2022 tramite conguaglio in fattura e, conseguentemente, ha contabilizzato il conguaglio e le due rate nel bilancio 2022.

In questa ultima ipotesi l’impresa nella dichiarazione 2023 per l’anno di riferimento 2021 dovrà scrivere “zero” nella voce “Agevolazione energivori post riforma (DM 21 dicembre 2017)” della tabella VAL dell’anno di riferimento 2021.

Infatti, solamente l’anno venturo con la dichiarazione 2024 essa potrà valorizzare tale campo che sarà uguale alla differenza tra:

  1. Il conguaglio ricevuto per l’anno 2021, se questo è stato contabilizzato nel bilancio 2022 in una delle voci del conto economico richieste dalla CSEA, mentre è pari a 0 se tale conguaglio è stato contabilizzato nel bilancio 2022 in una voce del conto economico diversa da quelle richieste dalla CSEA ai fini del calcolo del VAL;
  2. La contribuzione 2021 dovuta a CSEA se è stata contabilizzata nel bilancio 2022 in una delle voci del conto economico richieste dalla CSEA, mentre è pari a 0 se quella contribuzione a CSEA è stata contabilizzata nel bilancio 2022 in una voce del conto economico diversa da quelle richieste dalla CSEA ai fini del calcolo del VAL.

 Nella speranza che lo schema riepilogativo sia utile, restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.


Argomenti
Condividi

Altri articoli di Energia

News Correlate

Scopri anche...

    

Network di Sistema

Ance Massa
Disponibile su:
UP