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Trasporto di rifiuti in ADR: emanata la circolare del Ministero dei Trasporti che esenta lo speditore per i rifiuti da lui prodotti

 

Come specificato nella notizia A44120, dal 1° gennaio 2023 la normativa ADR (che regola il trasporto su strada delle merci pericolose) estende l’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti anche agli speditori di merci pericolose. Per “speditore”, secondo quanto previsto al capitolo 1.2.1 dell’ADR nella versione 2019, si intende qualunque “impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi”. 
Ai fini dell’ADR anche i rifiuti sono “merci”, ma i produttori sono stati esentati dall’obbligo di nomina del consulente ADR con il D.M. 4 luglio 2000 per le operazioni di carico di rifiuti per un massimo di 24 trasporti all’anno e per un totale complessivo non superiore a 180 tonnellate.
La circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 40141 del 21 dicembre 2022, (clicca qui per scaricarla), esenta i produttori di rifiuti anche in qualità di speditori per il medesimo numero di operazioni (24) e per le medesime quantità annue (180 tonnellate). Al di sopra di queste soglie, il produttore dei rifiuti soggetti a trasporto secondo la normativa ADR sono obbligati dal 1° gennaio 2023 a nominare il consulente ADR sia in qualità di speditori che di caricatori.


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