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SANZIONI RUSSIA – Restrizioni all’import di prodotti siderurgici (XI pacchetto) – aggiornamenti

 

Con riferimento alle restrizioni all’import per i prodotti siderurgici introdotte con l’XI pacchetto (art. 3 octies, lettera d / All. XVII Reg. 833/2014), si riportano a seguire le FAQ aggiornate della Commissione che includono (pag. 9-15) alcune indicazioni operative: https://finance.ec.europa.eu/system/files/2023-10/faqs-sanctions-russia-listed-goods_en.pdf
Segnaliamo, inoltre, che sullo stesso argomento l’Agenzia delle Dogane ha diramato una prima comunicazione, il 22 settembre scorso, sulle prove di origine presentabili:

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/6262318/Divieto+importazione+prodotti+siderurgici.+Prove+presentabili.pdf/24ce9098-f944-c34b-420c-fcfbdbf9a8cc?version=1.0&t=1695377739117 ).

ed ulteriori precisazioni nell'Avviso datato 6 ottobre: 

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6262318/AVVISO-precisazioni-siderurgici-06102023.pdf/7e31a1da-634f-d9ca-f525-1aa206ca38f0?t=1696603024754

In pratica, viene specificato che il Mill Test Certificate-MTC deve considerarsi quale una delle prove ammissibili dell’origine dei fattori produttivi e che possono essere presi in considerazione quali documenti di prova idonei, le fatture, le bolle di consegna, le dichiarazioni dei fornitori a lungo termine, la corrispondenza commerciale, descrizioni di produzione, certificati di qualità e clausole negli ordini di acquisto o nei contratti eseguiti, a condizione che includano informazioni sull’origine dei fattori produttivi impiegati. L'esistenza della prova in questione deve essere indicata utilizzando il codice documento Y824 nella dichiarazione doganale

 

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